Statuto›Sez. VI
Art. 29
In vigore dal 31 ago 1952
In ogni Provincia, con sede nel capoluogo, può essere costituita una Sezione se è raggiunto il numero minimo di quindici iscritti.
In via eccezionale, ove particolari condizioni ambientali lo consiglino, la Federazione regionale competente per territorio, può costituire in una Provincia più di una Sezione, sempre che ciascuna di esse abbia il numero minimo di iscritti.
Ogni Sezione assume la denominazione di "Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini - " G. Garibaldi " Sezione di.......", indicando il nome del capoluogo di provincia o della località ove risiede la Sezione.
Nella Provincia ove non si raggiunga il numero minimo degli iscritti, si costituirà un Gruppo alle dipendenze della Sezione più vicina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-29