StatutoTitolo V

Art. 15

In vigore dal 31 ago 1952
Organo sovrano dell'Associazione è il Congresso nazionale che è formato da un rappresentante ogni cinquanta, o frazione di cinquanta soci di ciascuna Sezione, in regola con le quote sociali. Ogni rappresentante può assommare quattro deleghe. Il Congresso è convocato normalmente una volta l'anno dal presidente, sentito il Consiglio nazionale, e, straordinariamente, dal Consiglio nazionale o dietro richiesta di almeno tre Consigli regionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-15

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