StatutoTitolo II

Art. 11

In vigore dal 31 ago 1952
Possono essere soci onorari, a domanda, il parente più stretto (figlio, moglie, padre e madre) di un caduto garibaldino o disperso nelle campagne di cui all'. Possono essere soci benemeriti, in via eccezionale, per conferimento del Consiglio nazionale, su proposta dell'assemblea di una Sezione, coloro che abbiano reso importanti servizi all'Associazione o si siano segnalati in modo particolare verso la tradizione garibaldina. I soci onorari e benemeriti non sono tenuti al pagamento di alcuna quota, possono partecipare alla adunanza col solo voto consultivo, non possono essere eletti alle cariche sociali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-11

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Art. 11 Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini "Giuseppe Garibaldi", con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo