Statuto›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 31 ago 1952
Sulle ammissioni dei soci decide il Consiglio direttivo della Sezione presso la quale l'aspirante ha presentato domanda, previo vaglio e controllo dei documenti prodotti dall'aspirante stesso.
L'accettazione o la non accettazione è comunicata per iscritto all'interessato, previa ratifica del Consiglio direttivo regionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-7