StatutoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 31 ago 1952
Lo scopo dell'Associazione è di consolidare secondo lo spirito degli ideali di Garibaldi e di Mazzini, lo stretto legame esistente fra coloro che ebbero l'onore di indossare in combattimento la gloriosa Camicia Rossa, patrimonio dell'Umanità e che volontariamente hanno combattuto per la libertà della propria Patria, per quella di altri popoli oppressi, onde dalla comunione dei sentimenti di altruismo e di generosità affermatisi sui campi di battaglia, si rinnovi e si perpetui una tradizione che è vanto del nostro Paese e fonte inesauribile di forze ideali e morali al servizio dell'Umanità. In particolare, sono scopi dell'Associazione: a) l'affermazione, a mezzo stampa, riunioni e conferenze, dei principi di libertà, uguaglianza e fratellanza, onde sia mantenuta viva fra i garibaldini e, quindi, in Italia e nel mondo la fede democratica; b) l'affermazione a mezzo stampa, riunioni e conferenze dell'ideale garibaldino e mazziniano della "Santa Alleanza dei Popoli" contro ogni nazionalismo gretto ed egoista al fine di riconoscere tutti gli uomini fratelli, senza differenza di religione o di razza, nei doveri verso l'Umanità e nei diritti che a tutti e ciascuno ne derivano; c) la diffusione con ogni mezzo utile fra i garibaldini della conoscenza della storia patria ed in particolare del Risorgimento d'Italia e dell'epopea garibaldina, perché essi ne traggano fonte di ispirazione nella loro quotidiana azione di cittadini; d) l'affermazione del diritto alla Pace per tutti i Popoli; e) esporre alle Autorità governative le necessità dei reduci, propugnando l'adozione di eventuali provvidenze legislative; f) svolgere opera di assistenza morale e materiale nei confronti dei soci riconosciuti abbisognevoli da parte degli organi direttivi delle Sezioni; g) adoperarsi per assicurare lavoro ai propri aderenti anche promuovendo forme associative e cooperative fra i garibaldini; h) assistere gli orfani e le vedove dei gloriosi Caduti garibaldini; i) esplicare ogni altra attività, che si ispiri sempre e sia ligia ai principi di assoluta correttezza e moralità tendente al conseguimento degli scopi suddetti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-2

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