Statuto›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 31 ago 1952
Possono essere soci effettivi tutti coloro che hanno combattuto in difesa dei popoli oppressi, a tutela dei principi di libertà e più precisamente coloro che hanno preso parte alle seguenti Campagne garibaldine del Risorgimento italiano: Spedizione in Grecia 1897; 1911 Grecia; 1912-13 Serbia; 1914 Argonne; 1914-15 Albania; colla Brigata "Cacciatori delle Alpi" e formazioni dipendenti (129° - 130° - 215° - 216° Reg. Ftr.) nella guerra 1915-18 in Italia ed in Francia; colla Brigata "Garibaldi" in Spagna 1936-37; colla Divisione italiana Partigiana "Garibaldi" in Jugoslavia nel 1943-45: colle formazioni dipendenti dalla ricostituenda Associazione Garibaldini, durante la Guerra di Liberazione 1943-45.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-5