Statuto›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 31 ago 1952
Gli aspiranti soci effettivi sono tenuti a prendere visione del presente statuto e, quindi, a presentare domanda in duplice copia redatta su appositi stampati dalla quale risultino oltre tutti i dati anagrafici, compreso il distretto militare di appartenenza, tutte le campagne alle quali hanno preso parte, le decorazioni al valor militare e le onorificenze varie che sano state loro concesse, fornendo la più ampia documentazione che deve restare agli atti dell'Associazione. In mancanza di documenti originali sono sufficienti copie legalmente autenticate, oppure copie autenticate da due membri del Consiglio direttivo della Sezione presso la quale l'aspirante ha presentato la domanda.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-6