StatutoTitolo II

Art. 8

In vigore dal 31 ago 1952
Non possono far parte dell'Associazione coloro che si siano resi recidivi in reati comuni. Il socio può essere temporaneamente sospeso nelle more di un eventuale giudizio penale pendente a suo carico e durante lo scontare dalla pena. Non possono inoltre far parte dell'Associazione coloro che abbiano ricoperto cariche e svolto attività fasciste rilevanti, abbiano appartenuto alle brigate nere o comunque abbiano nociuto agli interessi morali e materiali dell'Associazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-8

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