Art. 7
StatutoTitolo II

Art. 7

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In vigore dal 31 ago 1952
Sulle ammissioni dei soci decide il Consiglio direttivo della Sezione presso la quale l'aspirante ha presentato domanda, previo vaglio e controllo dei documenti prodotti dall'aspirante stesso. L'accettazione o la non accettazione è comunicata per iscritto all'interessato, previa ratifica del Consiglio direttivo regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-7