Statuto›Titolo IV
Art. 13
13 / 53In vigore dal 31 ago 1952
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote d'associazione;
b) da oblazioni e contributi provenienti da enti pubblici o da privati;
c) da lasciti o donazioni provenienti da enti pubblici o privati;
d) da beni e cimeli delle organizzazioni garibaldine preesistenti, da quelli esistenti o che saranno acquistati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-13