Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 7

In vigore dal 1 dic 1950
L'Assemblea è costituita: a) dal presidente dell'A.C.I.; b) da un rappresentante del Commissariato per il turismo; c) da un rappresentante del Ministero dell'interno; d) da un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale per le tasse e imposte indirette sugli affari; e) da un rappresentante del Ministero difesa-Esercito; f) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; g) da un rappresentante del Ministero del trasporti - Ispettorato generale motorizzazione civile e trasporti in concessione. h) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; i) da un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma strade; l) dai presidenti degli A.C.; m) da un rappresentante di ciascuno degli altri enti o associazioni federati ai sensi dell'.
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