Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 7
In vigore dal 1 dic 1950
L'Assemblea è costituita:
a) dal presidente dell'A.C.I.;
b) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;
c) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) da un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale per le tasse e imposte indirette sugli affari;
e) da un rappresentante del Ministero difesa-Esercito;
f) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
g) da un rappresentante del Ministero del trasporti - Ispettorato generale motorizzazione civile e trasporti in concessione.
h) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
i) da un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma strade;
l) dai presidenti degli A.C.;
m) da un rappresentante di ciascuno degli altri enti o associazioni federati ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-7