Statuto dell'Automobile Club d'Italia›Parte I
Art. 5
In vigore dal 1 dic 1950
L'A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con bilancio distinto da quello dell'amministrazione generale dell'Ente:
il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con decreto 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928 n. 510;
il servizio di esazione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli affidato all'A.C.I. dal Ministero delle finanze;
tutti gli altri servizi che potranno essere delegati all'A.C.I. dallo Stato o da enti pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-5