Art. 5
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo stabilisce che l'A.C.I. si occupa della gestione diretta del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) attraverso la propria struttura organizzativa. Inoltre, cura il servizio di riscossione delle tasse di circolazione per conto del Ministero delle finanze. L'ente è autorizzato a gestire con le medesime modalità ogni ulteriore servizio che gli venga delegato dallo Stato o da altri enti pubblici. Tutte queste attività devono essere condotte con una gestione contabile e un bilancio distinti da quelli ordinari dell'ente.
La norma definisce le specifiche competenze operative e di gestione affidate all'Automobile Club d'Italia, stabilendo che tali servizi siano gestiti con un bilancio separato rispetto a quello generale dell'ente.
La norma si applica all'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), al Ministero delle finanze, allo Stato e agli enti pubblici che possono delegare servizi.
L'A.C.I. incassa il pagamento delle tasse di circolazione dovute per un autoveicolo e provvede alle relative registrazioni del mezzo all'interno del Pubblico Registro Automobilistico. Nelle proprie scritture contabili, l'ente registra le entrate e le uscite di tali servizi all'interno di un bilancio separato rispetto a quello dell'amministrazione generale.
Obbligo per l'A.C.I. di gestire i servizi indicati (P.R.A., esazione tasse e servizi delegati) con la propria organizzazione e con un bilancio distinto da quello dell'amministrazione generale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.