Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 8
In vigore dal 1 dic 1950
L'Assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:
a) designa il presidente dell'A.C.I.;
b) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'A.C.I.;
c) decide sulle direttive dell'attività dell'A.C.I.;
d) determina le prestazioni ed i servizi che l'A.C.I. deve attuare nei confronti degli A.C. ed i conseguenti obblighi degli A.C.;
e) determina l'ammontare del contributo annuale che gli A.C. devono corrispondere, per ogni loro socio, all'A.C.I.:
f) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio generale o da almeno dieci membri dell'Assemblea.
Storico versioni
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