Statuto dell'Automobile Club d'Italia›Parte I
Art. 4
In vigore dal 1 dic 1950
Per il conseguimento degli scopi di cui all' l'A.C.I.:
a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;
b) collabora con le autorità competenti alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica e assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;
c) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie;
d) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportiva automobilistiche esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici;
e) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli;
f) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
g) svolge ogni altra azione utile agli interessi generali dell'automobilismo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-4