Statuto dell'Automobile Club d'ItaliaParte I

Art. 4

In vigore dal 1 dic 1950
Per il conseguimento degli scopi di cui all' l'A.C.I.: a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo; b) collabora con le autorità competenti alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica e assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione; c) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie; d) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportiva automobilistiche esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; e) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli; f) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli; g) svolge ogni altra azione utile agli interessi generali dell'automobilismo.
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Art. 4 Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo