Statuto dell'Automobile Club d'ItaliaParte I

Art. 2

In vigore dal 1 dic 1950
La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all'A.C.I. ed agli A.C. federati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo