Statuto dell'Automobile Club d'Italia›Parte I
Art. 2
In vigore dal 1 dic 1950
La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all'A.C.I. ed agli A.C.
federati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-2