Art. 2
Statuto dell'Automobile Club d'ItaliaParte I

Art. 2

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In vigore dal 1 dic 1950
La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all'A.C.I. ed agli A.C. federati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-2