Statuto dell'Automobile Club d'Italia›Parte I
Art. 3
In vigore dal 1 dic 1950
Possono aderire all'A.C.I. gli enti e le associazioni a carattere nazionale, non aventi scopo di lucro, che svolgono attività comunque convergenti verso gli interessi generali dell'automobilismo italiano.
L'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'A.C.I. corredata di una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco delle cariche sociali.
L'adesione impegna gli enti e le associazioni aderenti alla osservanza delle disposizioni del presente statuto.
L'adesione ha la durata di un triennio ed è irrevocabile.
Essa si rinnova di diritto di triennio in triennio, salvo disdetta da notificarsi dall'ente o dall'associazione almeno tra mesi prima della scadenza del triennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-3