Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 10

In vigore dal 1 dic 1950
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
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Art. 10 Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo