Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 11
In vigore dal 1 dic 1950
L'Assemblea nomina il proprio presidente, il segretario e due scrutatori.
Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i presidenti degli A.C. che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento, che siano stati notificati all'A.C.I.
- dall'A.C. da ciascuno di essi rappresentato - entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione.
In caso di assenza o di impedimento i membri possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro può avere più di due deleghe.
È data facoltà ai presidenti degli A.C. ed ai rappresentanti degli enti ed associazioni aderenti di farsi rappresentare nella Assemblea, in caso di loro assenza o di impedimento, dai vice presidenti.
Nelle votazioni ciascun delegato ha tante schede per quanti sono i voti di cui dispone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-11