Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 11

In vigore dal 1 dic 1950
L'Assemblea nomina il proprio presidente, il segretario e due scrutatori. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i presidenti degli A.C. che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento, che siano stati notificati all'A.C.I. - dall'A.C. da ciascuno di essi rappresentato - entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione. In caso di assenza o di impedimento i membri possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro può avere più di due deleghe. È data facoltà ai presidenti degli A.C. ed ai rappresentanti degli enti ed associazioni aderenti di farsi rappresentare nella Assemblea, in caso di loro assenza o di impedimento, dai vice presidenti. Nelle votazioni ciascun delegato ha tante schede per quanti sono i voti di cui dispone.
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Art. 11 Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo