Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 10
5 / 67In vigore dal 1 dic 1950
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-10