Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Titolo II
Art. 86
Art. 22 della legge 10 novembre 1949, n. 805, e art. 3 della legge 15 dicembre 1949, n. 944
In vigore dal 11 mag 1950
Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione della imposta straordinaria valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 nonché l'eventuale maggiorazione, di cui all' della legge 15 dicembre 1949, n. 944.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-86