Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Titolo II
Art. 85
Art. 21, secondo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805
In vigore dal 11 mag 1950
L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di iscrivere a ruolo l'imposta straordinaria liquidata in base all'imponibile dichiarato dal contribuente, o - quando la dichiarazione non è richiesta - tenendo conto dell'imponibile in base al quale è liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-85