Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Titolo II
Art. 81
Art. 19 della legge 10 novembre 1949, n. 805
In vigore dal 11 mag 1950
Il patrimonio imponibile della società, le cui azioni sono quotate in borsa, è quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'.
Il patrimonio imponibile delle società, le cui azioni non sono quotate in borsa, e delle società non per azioni, è quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'.
Per tutti gli altri soggetti il patrimonio è valutato in base alla disposizioni degli e seguenti del presente Testo unico.
Nel caso in cui cespiti posseduti dalla società o dall'ente siano stati danneggiati in dipendenza di eventi bellici, e i medesimi siano stati, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte ripristinati dalla società o dall'ente con mezzi propri, dall'imponibile determinato a mente dei commi precedenti è portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino. Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, la detrazione è ammessa per la quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dalla società o dall'ente.
Dall'imponibile valutato come sopra, è detratto l'ammontare dei titoli di Stato e degli altri titoli dichiarati esenti da imposta, all'atto dell'emissione. Inoltre, è detratta una percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione e degli altri titoli, che già non siano detratti per intiero, posseduti dal soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto al loro ammontare aumentato delle passività, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-81