Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Titolo II
Art. 82
Art. 75 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
L'imposta straordinaria è applicata con le seguenti aliquote:
4 per cento per i soggetti indicati nella lettera a) dell';
2 per cento per i soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo suddetto;
3 per cento per i soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-82