Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioTitolo II

Art. 84

Art. 77 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e articoli 20 e 21, terzo e quarto comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 22 apr 1954
L'imposta straordinaria, prevista dall', è riscossa, per un quarto del debito, in sei rate bimestrali uguali a partire dall'agosto 1948 e, per i residui tre quarti, in trenta rate bimestrali uguali a partire dall'agosto 1949. L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, è ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1957. L'imposta iscritta in ruoli la cui riscossione si inizia dopo la scadenza del giugno 1957, è riscossa in sei rate bimestrali uguali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata.

Note all'articolo

  • La L. 22 novembre 1952, n. 1847 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1953."
  • La L. 27 marzo 1954, n. 68 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1954."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-84

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