Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioTitolo II

Art. 78

Art. 71 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 17 della legge 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 11 mag 1950
Sono esenti dall'imposta straordinaria di cui all'articolo precedente: a) le società che, negli ultimi cinque anni, abbiano esercitato una attività limitata esclusivamente alla proprietà ed alla gestione di beni immobili urbani, anche se nell'atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio; b) le società cooperative di consumo, produzione e lavoro, comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle di pesca, e i loro consorzi, nonché le casse rurali e artigiane e le società mutue di assicurazione, che siano rette con i principi e con la disciplina della mutualità e che operino effettivamente secondo questi principi. L'accertamento della sussistenza di tali requisiti, in caso di contestazione, spetta all'Amministrazione finanziaria sentito il Ministero del lavoro. Essi, nella determinazione dei requisiti, avranno anche riguardo alla entità patrimoniale in confronto del numero dei soci; c) le aziende dello Stato, delle Province e dei Comuni, gli enti autonomi esercenti un pubblico servizio; le partecipanze ed università agrarie; i consorzi di bonifica, miglioramento e irrigazione; le opere pie, gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti; le società di mutuo soccorso; le fondazioni od istituti di diritto o di fatto che, pur senza rientrare nel novero delle istituzioni pubbliche di beneficenza, attendono, senza fine di lucro, ad opere filantropiche di assistenza ed educazione degli indigenti, infermi, orfani o fanciulli bisognosi, combattenti, reduci e partigiani e loro figli; gli enti il cui fine è equiparato, a norma dell', lettera h) del Concordato, ai fini di beneficenza o di istruzione e gli assimilabili di altri culti; gli istituti pubblici di istruzione; i Corpi scientifici, le Accademie e Società storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali; i benefici ecclesiastici maggiori o minori.
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