Art. 85 · Art. 21, secondo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioTitolo II

Art. 85

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Art. 21, secondo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 11 mag 1950
L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di iscrivere a ruolo l'imposta straordinaria liquidata in base all'imponibile dichiarato dal contribuente, o - quando la dichiarazione non è richiesta - tenendo conto dell'imponibile in base al quale è liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-85