Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioTitolo III

Art. 91

Art. 84 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo precedente senza notificazione ai contribuenti, fatta eccezione per l'imposta da accertarsi in confronto delle società per azioni ed in accomandita per azioni ai sensi del secondo comma dell'articolo suddetto.
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