Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Titolo III
Art. 95
Art. 88 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
Per quanto non è previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, e successive modificazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-95