Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Titolo III
Art. 93
Art. 86 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
Gli enti di qualsiasi specie e le società commerciali tenuti al pagamento dell'imposta prevista nell' sulle obbligazioni e sugli altri titoli di credito da essi emessi eseguono la ritenuta di detta imposta al momento della scadenza di ciascuna, rata di interesse nel periodo dal 1 luglio 1947 al 31 dicembre 1948 e la versano in Tesoreria con le modalità previste nell' del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-93