Art. 93 · Art. 86 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioTitolo III

Art. 93

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Art. 86 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Gli enti di qualsiasi specie e le società commerciali tenuti al pagamento dell'imposta prevista nell' sulle obbligazioni e sugli altri titoli di credito da essi emessi eseguono la ritenuta di detta imposta al momento della scadenza di ciascuna, rata di interesse nel periodo dal 1 luglio 1947 al 31 dicembre 1948 e la versano in Tesoreria con le modalità previste nell' del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-93