Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo VI
Art. 36
Art. 36 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
Ai fini della liquidazione provvisoria, i cespiti assoggettati all'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello iscritto nei ruoli dell'imposta medesima, anche se l'iscrizione è stata operata al nome di altre persone in conformità a quanto disposto negli del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, numero 100, e negli del presente Testo unico.
I terreni non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello ottenuto dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito risultante dalla revisione disposta con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, moltiplicato per 10.
I fabbricati non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito catastale, moltiplicato per 5. Se il fabbricato è esente dall'ordinaria imposta sui fabbricati e manca, comunque, un reddito accertato ai fini delle imposte erariali, questo è ragguagliato al fitto, reale o presunto, dell'immobile, diminuito di un terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-36