Art. 36 · Art. 36 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo VI

Art. 36

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Art. 36 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Ai fini della liquidazione provvisoria, i cespiti assoggettati all'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello iscritto nei ruoli dell'imposta medesima, anche se l'iscrizione è stata operata al nome di altre persone in conformità a quanto disposto negli del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, numero 100, e negli del presente Testo unico. I terreni non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello ottenuto dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito risultante dalla revisione disposta con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, moltiplicato per 10. I fabbricati non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito catastale, moltiplicato per 5. Se il fabbricato è esente dall'ordinaria imposta sui fabbricati e manca, comunque, un reddito accertato ai fini delle imposte erariali, questo è ragguagliato al fitto, reale o presunto, dell'immobile, diminuito di un terzo.
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