Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo VI

Art. 38

Art. 38 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Le azioni non quotate in borsa e le quote di partecipazione in società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, in società di fatto, in associazioni ed enti sono dichiarate per il valore accertato ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1946 o, in mancanza di accertamento definitivo ai fini di detta imposta, in base al valore complessivo iscritto al nome della società, associazione od ente agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947. Le quote di partecipazione in navi italiane sono dichiarate in base al valore complessivo della nave, stabilito agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947.
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