Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo VI
Art. 37
Art. 37 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
La nuda proprietà ed i diritti di usufrutto, uso ed abitazione possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla ripartizione, operata in conformità a quanto disposto dall', del valore della piena proprietà, determinato a mente dell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-37