Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo VI

Art. 40

Art. 40 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Per quanto riguarda le passività, la dichiarazione deve indicare: a) per i debiti, le generalità e la residenza del creditore, la data di stipulazione e di registrazione dell'atto costitutivo o gli altri elementi di prova della loro esistenza, il tasso di interesse, la scadenza, l'ammontare ancora dovuto alla data del 28 marzo 1947; b) per i censi, canoni e livelli ed altre prestazioni previste dall', le generalità e la residenza del creditore, il titolo costitutivo, l'ammontare annuo ed il valore determinato a mente dell'articolo suddetto; c) per gli usi civici, la natura ed il valore dell'onere; d) per le imposte, tasse e gravami indicati nell', lettera d), l'ammontare del debito e gli altri estremi che lo identificano.
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