Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo VI
Art. 44
Art. 44 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
Il contribuente che dichiari, ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, cespiti non dichiarati ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio e delle imposte sui redditi, va esente da qualsiasi sanzione per l'omessa dichiarazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-44