Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo VII

Art. 46

Art. 46 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
I funzionari dell'Amministrazione delle imposte dirette oltre alle facoltà loro conferite dall' dei testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile, possono, ai fini della applicazione del presente Testo unico, farsi presentare ed ispezionare tutti i registri, anche ausiliari e comunque tenuti, atti e documenti degli enti pubblici e privati, delle società, amministrazioni, imprese, commissionari, agenti e mediatori di ogni genere, e farsi rilasciare copie ed estratti dei registri, atti e documenti, anche se riguardino interessi di persone fisiche od enti collettivi non tenuti al pagamento dell'imposta disciplinata dal presente Testo unico. La presente disposizione non si applica alle banche ed alle aziende di credito, nei confronti delle quali l'Amministrazione finanziaria ha però facoltà di accertare, valendosi degli organi preposti alla vigilanza sul credito, la reale consistenza, alla data del 28 marzo 1947, dei debiti denunciati dal contribuente.
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