Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo VII
Art. 49
Art. 26 della legge 10 novembre 1949, n. 805
In vigore dal 11 mag 1950
Ai soli fini della pubblicità degli accertamenti entro il 30 giugno di ogni anno, e sino ad esaurimento, sono pubblicati, per la durata di 15 giorni, nell'albo pretorio del Comune capoluogo di provincia, gli elenchi degli accertamenti provvisori e definitivi.
Gli elenchi debbono contenere l'indicazione delle generalità e del domicilio fiscale del contribuente; dell'ammontare del patrimonio netto accertato e di quello del patrimomio tassabile; delle modalità di pagamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-49