Art. 49 · Art. 26 della legge 10 novembre 1949, n. 805
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo VII

Art. 49

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Art. 26 della legge 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 11 mag 1950
Ai soli fini della pubblicità degli accertamenti entro il 30 giugno di ogni anno, e sino ad esaurimento, sono pubblicati, per la durata di 15 giorni, nell'albo pretorio del Comune capoluogo di provincia, gli elenchi degli accertamenti provvisori e definitivi. Gli elenchi debbono contenere l'indicazione delle generalità e del domicilio fiscale del contribuente; dell'ammontare del patrimonio netto accertato e di quello del patrimomio tassabile; delle modalità di pagamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-49