Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo IX

Art. 54

Art. 53 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11

In vigore dal 11 mag 1950
Il riscatto dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, liquidata in via provvisoria, può essere domandato entro il 15 maggio 1948, con obbligo di versare in Tesoreria, in unica soluzione, l'importi relativo entro il 31 maggio 1948. In tal caso compete un premio di riscatto del 3,65 per cento o dell'8,43 per cento, a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari. I contribuenti che, all'atto della dichiarazione di cui all' e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1947, abbiano versato in Tesoreria, in unica) soluzione, l'importo dell'imposta liquidata, in via provvisoria sulla base della dichiarazione stessa, hanno diritto a un premio di riscatto dell'8 per cento, aumentato al 12 per cento per i patrimoni costituiti, per almeno due terzi, da, cespiti immobiliari. In tal caso, essi hanno diritto di ottenere, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, (che sia conteggiata a loro credito una somma, corrispondente al 0,46 o al 0,86 per cento dell'importo del riscatto, a seconda della composizione dei patrimonio, considerata nel secondo comma del presente articolo. In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale. Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al prestito della ricostruzione 3,50 per cento, può versare, fino alla concorrenza del 20 per cento dell'ammontare del riscatto, titoli del prestito suddetto, da computarsi al prezzo di emissione.
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