Art. 40 · Art. 40 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo VI

Art. 40

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Art. 40 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
Per quanto riguarda le passività, la dichiarazione deve indicare: a) per i debiti, le generalità e la residenza del creditore, la data di stipulazione e di registrazione dell'atto costitutivo o gli altri elementi di prova della loro esistenza, il tasso di interesse, la scadenza, l'ammontare ancora dovuto alla data del 28 marzo 1947; b) per i censi, canoni e livelli ed altre prestazioni previste dall', le generalità e la residenza del creditore, il titolo costitutivo, l'ammontare annuo ed il valore determinato a mente dell'articolo suddetto; c) per gli usi civici, la natura ed il valore dell'onere; d) per le imposte, tasse e gravami indicati nell', lettera d), l'ammontare del debito e gli altri estremi che lo identificano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-40