Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Titolo IV
Art. 100
Art. 93 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione delle imposte patrimoniali disciplinate nel presente Testo unico.
Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione delle presenti norme.
Visto, il Ministro per le finanze
VANONI
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-100