Accordo 2
Art. 9
In vigore dal 3 set 1950
L'Ufficio italiano dei Cambi avrà in ogni momento il diritto di riscattare tutto o parte del saldo o dei saldi di cui fosse eventualmente debitore nei conti previsti agli del presente Accordo contro cessione di divise accettate dall'Instituto Espanol de Moneda Extranjera.
L'Instituto Espanol de Moneda Extranjera avrà in ogni momento il diritto di riscattare tutto o parte del saldo o dei saldi di cui fosse eventualmente debitore nei conti previsti agli del presente Accordo contro cessione di divise accettate dall'Ufficio italiano dei Cambi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-9