Art. 1

In vigore dal 3 set 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi, conclusi a Roma, fra l'Italia e la Spagna, il 16 novembre 1949: a) Accordo commerciale; b) Accordo di pagamenti; c) Scambi di Note.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo