Art. 2

In vigore dal 3 set 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 10 dicembre 1949 conformemente all' dell'Accordo commerciale ed all' dell'Accordo di pagamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 marzo 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - LOMBARDO - TOGNI - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 30. - CONSOLI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-rd-2

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