Accordo 2

Art. 11

In vigore dal 3 set 1950
Qualora le Parti contraenti dovessero aderire a convenzioni monetarie multilaterali prima della scadenza del presente Accordo, esse rivedranno i termini del medesimo e vi apporteranno le modificazioni che fossero ritenute necessarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-11

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Art. 11 Approvazione degli Accordi di carattere economico e scambi di Note tra l'Italia e la Spagna, conclusi a Roma il 16 novembre 1949. — Testo vigente | Portale Normativo