Accordo 2
Art. 11
In vigore dal 3 set 1950
Qualora le Parti contraenti dovessero aderire a convenzioni monetarie multilaterali prima della scadenza del presente Accordo, esse rivedranno i termini del medesimo e vi apporteranno le modificazioni che fossero ritenute necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-11