Accordo 2

Art. 8

In vigore dal 3 set 1950
Tutte le fatturazioni devono essere espresse in dollari U. S. A. Ove, in casi particolari, per i trasferimenti ammessi dal presente Accordo dovessero sorgere obbligazioni espresse in divise diverse dal dollaro, dalla lira o dalla peseta, la conversione sarà fatta sulla base della quotazione delle divise in questione in vigore nel Paese ove viene eseguito il versamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-8

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