Accordo 2
Art. 3
In vigore dal 3 set 1950
I. L'Ufficio italiano dei Cambi aprirà al nome dell'Instituto Espanol de Moneda Extranjera un conto B, in dollari U. S. A., a credito del quale sarà portato il controvalore in dollari U. S. A. delle somme dovute da persone fisiche o giuridiche residenti in Italia in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna, ai titoli previsti all'Annesso B del presente Accordo.
II. L'Instituto Espanol de Moneda Extranjera emetterà, a debito del conto previsto al precedente paragrafo I, ordini di pagamento relativi alle somme dovute da persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia ai titoli previsti all'Annesso B del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-3-2