Accordo 1

Art. 5

In vigore dal 3 set 1950
Ai fini di facilitare l'intercambio di merci tra i due Paesi, ambedue le Parti contraenti hanno convenuto di sviluppare la collaborazione fra gli organi tecnici dei rispettivi Paesi, promuovendo delle consultazioni periodiche fra i funzionari del Ministero Espanol de Industria y Comercio e quelli dell'Ufficio commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Madrid, e fra i funzionari del Ministero italiano per il Commercio estero e quelli dell'Ufficio commerciale dell'Ambasciata di Spagna a Roma. Tali consultazioni si effettueranno ogni quindici giorni e nell'occasione saranno scambiate reciprocamente notizie sui prezzi dell'esportazione. La compra-vendita di merci nei due Paesi si effettuerà entro la più ampia libertà permessa dal regime vigente in ciascuno di essi, e, per quanto riguarda i prezzi, non si applicheranno in nessun caso norme discriminatorie sulla base della destinazione delle merci e si cercherà che i prezzi siano economicamente normali per favorire l'intercambio previsto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;649#art-a-5

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